LEGGE nr.85 del 03.07.23 – Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni

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Sulla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2023, n. 153 è stato pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

In relazione agli aspetti prevenzionali, deve essere segnalato il Capo II del provvedimento che introduce interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

In seguito si riporta una breve sintesi delle norme di maggior interesse.

L’articolo 14 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare le misure di tutela contro gli infortuni. In particolare:

  • la lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;
  • la lettera a-bis) prevede che tutti gli obblighi prevenzionali previsti a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
  • la lettera b), allo scopo di ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/08;
  • la lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, prevedendo l’obbligo, per il medico competente, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. In particolare, viene previsto che, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, il medico competente debba richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne debba valutare il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.
  • la lettera d) aggiunge la nuova lettera b-bis) all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, attraverso la quale si demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’adozione di un accordo mirato, tra l’altro, a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  • la lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 71 del D.Lgs 81/08, estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte;
  • la lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, del D.Lgs 81/08 al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza sia agli operatori nel settore del noleggio sia agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia. A tal fine viene previsto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.
  • le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del D.Lgs 81/08: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione.
  • la nuova lettera h-bis), introdotta all’articolo 98, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08, si pone il fine di rafforzare e meglio specificare i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tra i titoli cui tali soggetti devono essere in possesso viene infatti aggiunta la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4 (Cfr. decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009).

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

L’articolo 15 è finalizzato ad orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive. A tal fine viene previsto che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tali informazioni saranno rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

L’articolo 17 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

 

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

L’articolo 18 prevede, esclusivamente per l’anno scolastico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il nuovo articolo 18-bis, introdotto in fase di conversione, incrementa di 5 milioni di euro, per l’anno 2023, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (Cfr. articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Fonte: Il Sole 24 Ore – 5 Luglio 2023

 
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