Dal 2016 il bilancio di esercizio delle imprese cambia: ecco tutte le novità introdotte in seguito al recepimento delle direttive comunitarie, soprattutto per quanto riguarda le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il loro carico burocratico.
La Direttiva 2013/34/UE, del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, ha abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE meglio note come 4° e 7° Direttiva. In particolare il D.lgs n.127, assunse nel 1991, a pieno titolo, la qualifica di “riforma del bilancio”, recependo in quell’anno la prima delle Direttive CEE (la 4°) ed innovando, in modo significativo, il corpo normativo del codice civile (art. 2423 e seguenti).
La riforma introduce cambiamenti per tutti i tipi di impresa e le principali novità riguardano:
- semplificazione;
- principi di redazione;
- esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa;
- esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca nuovi schemi di bilancio”.
Mira ad alleggerire il carico redazionale e compilativo per piccole e medie imprese e un particolare occhio di riguardo è stato concesso alle microentità, che sono state alleggerite dall’onere amministrativo.
Prevede una suddivisione del tipo di impresa in quattro macro gruppi: micro impresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Qui riportiamo una tabella che schematizza la suddivisione.
Totale attivo SP |
Ricavi netti |
N° medio dipendenti |
|
Microimprese |
350.000€ |
700.00€ |
10 |
Piccole imprese |
4.000.000€ |
8.000.000€ |
50 |
Medie imprese |
20.000.000€ |
40.000.000 |
250 |
Grandi imprese |
Imprese che superano due dei tre limiti precedenti |
||
I gruppi sono stati suddivisi in tre categorie (piccoli, medi e grandi) che seguono gli stessi parametri introdotti per le imprese.
In conclusione i bilanci 2016 si suddividono secondo questa disposizione:
- Bilancio super abbreviato per le microimprese;
- Bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- Bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
Per quanto riguarda la semplificazione vengono modificate le norme per la redazione di bilancio a seconda del tipo di impresa. In particolare viene alleggerita l’incombenza per le microimprese della redazione del bilancio, sollevandole dall’obbligo di compilare:
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- rendiconto finanziario.
Vengono introdotte novità relativamente agli schemi di bilancio che riguardano tre ambiti (stato patrimoniale, conto economico e obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario).
4 modifiche riguardano lo stato patrimoniale:
- “azioni proprie”: non vanno più indicate le azioni proprie nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni. Queste ora vanno inserite in una specifica voce dal segno negativo, a riduzione del patrimonio netto;
- costi di ricerca e sviluppo vengono ora capitalizzati sotto costi di sviluppo (B.I.2);
- dal 1° gennaio 2016, tra le immobilizzazioni, crediti e debiti è obbligatorio indicare il rapporto tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- inserimento di una nuova voce VII tra quelle del patrimonio netto chiamata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Inoltre è stato eliminato l’obbligo di riportare a calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, che ora devono essere riportati nella Nota Integrativa.
Sono 5 invece le novità che investono il conto economico:
- proventi e oneri finanziari, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, vanno indicati ora in modo separato;
- sono state aggiunte nuove voci ai derivati;
- eliminata la macroclasse e area straordinaria, in quanto i proventi e oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa;
- criteri di valutazione: l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile, se la stima non può essere effettuata, l’ammortamento deve essere entro 10 anni; Nota Integrativa: prevede che le informazioni circa lo stato patrimoniale e conto economico vadano presentate in base all’ordine delle voci dei rispettivi schemi.
Infine vi sono anche novità sull’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario: il nuovo art. 2423 del Codice Civile, comma 1 prevede l’obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d’esercizio costituito dalla seguenti voci:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
Nel nuovo rendiconto finanziario devono ora risultare per l’esercizio di chiusura e quello precedente:
- l’ammontare e la composizione della liquidità sia all’inizio che alla fine dell’esercizio;
- i flussi finanziari derivanti dagli investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci.
Tale adempimento è escluso per le nuove microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.