Credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto

Il bonus amianto è previsto per gli investimenti volti alla rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa.

L’agevolazione, nella forma di credito di imposta, è pari al 50% della spesa rendicontata ammissibile per l’intervento:

  • nel limite massimo di euro 200.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a credito d’imposta pari a euro 400.000,00;
  • nel limite minimo di euro 10.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a credito d’imposta pari a euro 20.000,00.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Spese ammissibili

Gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

  1. a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  2. b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  3. c) sistemi di coibentazione industriale in amianto ammissibili le spese relative all’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili, di beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci:

Le spese devono essere sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A decorrere dal 16 novembre 2016 e sino al 31 marzo 2017, i soggetti interessati possono presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica accessibile sul sito del Ministero.

La redazione della domanda di contributo avviene attraverso l’accesso ad area privata dalla piattaforma dove dovranno essere specificati:

– il costo complessivo degli interventi realizzati (ossia l’importo totale delle spese sostenute per l’intero piano di lavoro dell’intervento di bonifica complessivamente considerato per l’unità produttiva interessata);

– l’ammontare delle spese eleggibili a credito d’imposta (ovvero l’importo delle spese sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 relative all’intervento di bonifica ed alle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni, considerate secondo la composizione ed entro i limiti di ammontare minimi e massimi);

– l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

– di non usufruire né aver usufruito di altre agevolazioni a valere sulle medesime voci di spesa.

Nessuna voce di costo, tra quelle per le quali si richiede il contributo, può essere oggetto di altro contributo o domanda di contributo in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto venga erogato.

Alla domanda vanno allegati – a pena di nullità – i seguenti documenti, in copia conforme all’originale:

  1. a) Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito d’imposta;
  2. b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n, 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
  3. c) Piano di lavoro dell’intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva, presentato alla ASL competente. Questo va scansionato e caricato in piattaforma in formato .pdf o .p7m attraverso funzione di upload;
  4. d) Comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata;
  5. e) Dichiarazioni antimafia solo per le richieste di contributo superiori a euro 150.000,00.

Nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, risulta altresì necessaria:

– Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL.

La domanda, una volta che questa sia stata completata, inviata ed abbia ricevuto la relativa “marca temporale” che individua la data e l’ora di presentazione, non può essere integrata in alcun modo.

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione della domanda sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il nostro servizio verrà erogato in collaborazione con CONFAPI Credit Padova.

 

 

Contattaci
close slider

       ACCETTO | Dichiaro di aver preso visione della Privacy e dell'Informativa Cookie (REG EU 679/2016)