MISE: Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Agg. Circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 16/03/2016. Sono destinatarie tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020.

INIZIATIVE AMMISSIBILI:

  1. Lavori sperimentali o teorici svolti, avente come finalità l’acquisizione di nuove conoscenze
  2. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze , da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi
  3. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi , modificati o migliorati
  4. Produzione e collaudo di prodotti, processi o servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SPESE AMMISSIBILI:

  1. Personale altamente qualificato (dottore di ricerca o con laurea magistrale in materie tecniche), compresi gli amministratori
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (minimo 2.000 € al netto IVA)
  3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, centri di ricerca e altre imprese o professionisti
  4. Competenze tecniche (comprensivo dei costi per personale anche non altamente qualificato) e privative industriali relative a un’invenzione (in questo caso rilevano tutti i costi ad esse afferenti).

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA:

Per le spese relative ai punti 1 e 3, il credito d’imposta spetta nella misura del 50%; per le spese relative ai punti 2 e 4 il credito spetta SEMPRE nella misura del 50%.

Viene commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.

Tale credito è utilizzabile dall’esercizio successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre ai vari limiti di utilizzo previsti dalla normativa. Inoltre lo stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

CERTIFICAZIONE CONTABILE:

La norma concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 € per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

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