Agg. Circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 16/03/2016. Sono destinatarie tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020.
INIZIATIVE AMMISSIBILI:
- Lavori sperimentali o teorici svolti, avente come finalità l’acquisizione di nuove conoscenze
- Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze , da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi , modificati o migliorati
- Produzione e collaudo di prodotti, processi o servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
SPESE AMMISSIBILI:
- Personale altamente qualificato (dottore di ricerca o con laurea magistrale in materie tecniche), compresi gli amministratori
- Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (minimo 2.000 € al netto IVA)
- Spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, centri di ricerca e altre imprese o professionisti
- Competenze tecniche (comprensivo dei costi per personale anche non altamente qualificato) e privative industriali relative a un’invenzione (in questo caso rilevano tutti i costi ad esse afferenti).
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA:
Per le spese relative ai punti 1 e 3, il credito d’imposta spetta nella misura del 50%; per le spese relative ai punti 2 e 4 il credito spetta SEMPRE nella misura del 50%.
Viene commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015.
Tale credito è utilizzabile dall’esercizio successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre ai vari limiti di utilizzo previsti dalla normativa. Inoltre lo stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
CERTIFICAZIONE CONTABILE:
La norma concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 € per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
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