Dal 12 Ottobre 2017 scatta l’obbligo per il Datore di Lavoro di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. La finalità solo statistica affianca, senza intaccare, l’obbligo a fini assicurativi di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.
L’obbligo è legato a quanto previsto dal decreto 183/2016, per effetto del quale l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008 imporrà al datore di lavoro di “comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.
La comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonché di indirizzo delle relative attività di vigilanza (per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi).
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta sanzioni pecuniarie fino a 1972 euro in caso di infortuni più brevi e fino a 4932 euro per assenze superiori ai 3 giorni.
Tale obbligo consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.
Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:
1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.