DECRETO “I°MAGGIO” – Tuttele novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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In vigore dal 5 maggio 2023 il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio u.s., contiene un piano strutturato di interventi e di misure, volte, in generale, a favorire l’accesso al mercato del lavoro.

In tema di salute e sicurezza, deve essere evidenziato il Capo II del decreto che mira al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. In seguito si riportano i contenuti più rilevanti.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
L’articolo 14 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare le misure di tutela contro gli infortuni. In particolare:

  • la lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;
  • la lettera b), allo scopo di ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/08;
  • la lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, prevedendo l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del giudizio di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti;
  • la lettera d) aggiunge la nuova lettera b-bis) all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, attraverso la quale si demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’adozione di un accordo mirato, tra l’altro, a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  • la lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 71 del D.Lgs 81/08, estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte;
  • la lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, del D.Lgs 81/08 al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza sia agli operatori nel settore del noleggio sia agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia. A tal fine viene previsto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.
  • le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del D.Lgs 81/08: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva
L’articolo 15 è finalizzato ad orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive. A tal fine viene previsto che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tali informazioni saranno rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
La disposizione introdotta dall’articolo 16 intende favorire l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nello svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine viene previsto che all’Ispettorato sia consentito individuare un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato, anche avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, da impiegare in quelle regioni.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
L’articolo 17 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

La norma prevede, pertanto, l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione, per l’anno 2023, pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione annua sarà pari a 2 milioni di euro.

I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L’articolo in esame interviene poi anche sulla revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), attraverso l’inserimento di alcuni commi aggiuntivi all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Viene previsto, a tal riguardo, (comma 784-bis) che la progettazione di tali percorsi debba essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Queste ultime dovranno, in conseguenza, individuare il docente coordinatore di progettazione mentre sarà compito del Ministro dell’istruzione e del merito (comma 784-ter) individuare, con proprio decreto, le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Altra disposizione integrativa di rilievo è quella introdotta dal nuovo comma 784-quater all’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale impone alle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza l’obbligo di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove dovranno essere indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO.

L’ultimo comma dell’articolo 17 in commento apporta poi alcune integrazioni alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Cfr. legge 13 luglio 2015, n. 107), attraverso il potenziamento del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito dall’articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Viene previsto, a tal fine, che:

  • la sezione speciale del predetto registro debba consente la condivisione delle informazioni relative alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi PCTO e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO;
  • il predetto registro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro debbano assicurare l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore
L’articolo 18 prevede, esclusivamente per l’anno scolastico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale riguardo viene disposto che la tutela assicurativa Inail (Cfr. articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) debba intendersi rivolta:

  1. a) al personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché al personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  2. b) agli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  3. c) agli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  4. d) al personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, ai ricercatori e ai titolari di contratti o assegni di ricerca;
  5. e) agli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché ai preparatori;
  6. f) agli alunni e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  7. g) agli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
 
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