L’applicazione del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori subordinati, soci lavoratori e lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Cosa è cambiato, per i lavoratori atipici e non, nell’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè del D.Lgs. 81/2008. Maggiori chiarimenti in seguito ai disposti del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”.

Il D.Lgs. 81/2008 in relazione alla valutazione dei rischi (art. 28) indica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli (…) e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

Questa la definizione di lavoratore presente nell’articolo 2 del Testo Unico:

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (…)

 

Lavoratori subordinati

In questo caso si ricorda che l’impiego del lavoratore è subordinato alla comunicazione obbligatoria preventiva (C.O.) al Centro per l’Impiego e l’iscrizione sul L.U.L. (Libro Unico Lavoro), un libro che ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa. E si indica che “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro”.

 

Si riprende quanto contenuto nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 in merito alle collaborazioni organizzate dal Committente a cui si applica, dal 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con alcune eccezioni:

Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Veniamo dunque alle forme di contratto come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e gli eventuali contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.). Si ricorda che dal primo gennaio 2016 si è arrivati all’abolizione definitiva dei contratti Co.Co.Pro.

Dunque per i lavoratori Co.Co.Co. (e a progetto) le norme del Testo Unico “si applicano soltanto nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”. Se dunque l’attività lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente, “quest’ultimo è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione”. 

 

Socio lavoratore

A questo proposito riportiamo, innanzitutto, un’altra piccola parte della definizione già citata e relativa all’articolo 2, comma 1 del Testo Unico:

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: (…) Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; (…)

Dunque il socio lavoratore di cooperativa o di società – anche di fatto – che presta la sua attività per conto della società o della cooperativa è equiparato al lavoratore dipendente e, anche in questo caso, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro”. 

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