Riforma del bilancio 2016

Dal 2016 il bilancio di esercizio delle imprese cambia: ecco tutte le novità introdotte in seguito al recepimento delle direttive comunitarie, soprattutto per quanto riguarda le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il loro carico burocratico.

La Direttiva 2013/34/UE, del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, ha abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE meglio note come 4° e 7° Direttiva. In particolare il D.lgs n.127, assunse nel 1991, a pieno titolo, la qualifica di “riforma del bilancio”, recependo in quell’anno la prima delle Direttive CEE (la 4°) ed innovando, in modo significativo, il corpo normativo del codice civile (art. 2423 e seguenti).

La riforma introduce cambiamenti per tutti i tipi di impresa e le principali novità riguardano:

  • semplificazione;
  • principi di redazione;
  • esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa;
  • esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca nuovi schemi di bilancio”.

Mira ad alleggerire il carico redazionale e compilativo per piccole e medie imprese e un particolare occhio di riguardo è stato concesso alle microentità, che sono state alleggerite dall’onere amministrativo.

Prevede una suddivisione del tipo di impresa in quattro macro gruppi: micro impresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Qui riportiamo una tabella che schematizza la suddivisione.

 

Totale attivo SP

Ricavi netti

N° medio dipendenti

Microimprese

350.000€

700.00€

10

Piccole imprese

4.000.000€

8.000.000€

50

Medie imprese

20.000.000€

40.000.000

250

Grandi imprese

Imprese che superano due dei tre limiti precedenti

   
       

I gruppi sono stati suddivisi in tre categorie (piccoli, medi e grandi) che seguono gli stessi parametri introdotti per le imprese.

In conclusione i bilanci 2016 si suddividono secondo questa disposizione:

  • Bilancio super abbreviato per le microimprese;
  • Bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
  • Bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.

Per quanto riguarda la semplificazione vengono modificate le norme per la redazione di bilancio a seconda del tipo di impresa. In particolare viene alleggerita l’incombenza per le microimprese della redazione del bilancio, sollevandole dall’obbligo di compilare:

  • nota integrativa;
  • relazione sulla gestione;
  • rendiconto finanziario.

Vengono introdotte novità relativamente agli schemi di bilancio che riguardano tre ambiti (stato patrimoniale, conto economico e obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario).

4 modifiche riguardano lo stato patrimoniale:

  1. “azioni proprie”: non vanno più indicate le azioni proprie nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni. Queste ora vanno inserite in una specifica voce dal segno negativo, a riduzione del patrimonio netto;
  1. costi di ricerca e sviluppo vengono ora capitalizzati sotto costi di sviluppo (B.I.2);
  2. dal 1° gennaio 2016, tra le immobilizzazioni, crediti e debiti è obbligatorio indicare il rapporto tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  3. inserimento di una nuova voce VII tra quelle del patrimonio netto chiamata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Inoltre è stato eliminato l’obbligo di riportare a calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, che ora devono essere riportati nella Nota Integrativa.

Sono 5 invece le novità che investono il conto economico:

  1. proventi e oneri finanziari, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, vanno indicati ora in modo separato;
  2. sono state aggiunte nuove voci ai derivati;
  3. eliminata la macroclasse e area straordinaria, in quanto i proventi e oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa;
  4. criteri di valutazione: l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile, se la stima non può essere effettuata, l’ammortamento deve essere entro 10 anni; Nota Integrativa: prevede che le informazioni circa lo stato patrimoniale e conto economico vadano presentate in base all’ordine delle voci dei rispettivi schemi.

Infine vi sono anche novità sull’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario: il nuovo art. 2423 del Codice Civile, comma 1 prevede l’obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d’esercizio costituito dalla seguenti voci:

  • Stato patrimoniale;
  • Conto economico;
  • Rendiconto Finanziario;
  • Nota Integrativa.

Nel nuovo rendiconto finanziario devono ora risultare per l’esercizio di chiusura e quello precedente:

  • l’ammontare e la composizione della liquidità sia all’inizio che alla fine dell’esercizio;
  • i flussi finanziari derivanti dagli investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci.

Tale adempimento è escluso per le nuove microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

 

 

 

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